Le novità introdotte dalla Conferenza Stato-Regioni sulla formazione per la sicurezza sul lavoro

immagine relativa alle news e agli approfondimenti rlsSulla Gazzetta Ufficiale n°8 del 11.01.2012 sono state pubblicate le novità introdotte dalla Conferenza Stato-Regioni riguardanti la formazione sulla sicurezza sul lavoro. L’Allegato I di tale accordo indica i requisiti dei docenti, come va organizzata la formazione; le metodologie di apprendimento e insegnamento consentite; l’articolazione del percorso formativo; la formazione aggiuntiva per preposto e dirigente; l’aggiornamento e infine i crediti formativi e gli attestati.

In particolare possiamo riassumere quanto disposto dall’accordo in questo modo:

  • Docenti - possono essere interni o esterni all’azienda, devono avere un’esperienza almeno triennale e dimostrabile di insegnamento sui temi della sicurezza sul lavoro.
  • Organizzazione della formazione - ogni corso dovrà avere:
    • un organizzatore, che può essere il datore di lavoro;
    • un responsabile che solitamente è il docente;
    • non più di 35 partecipanti;
    • contenuti comprensibili a tutti, anche ai partecipanti stranieri;
  • Metodologie di apprendimento - la formazione deve prevedere un equilibrio fra lezioni frontali teoriche ed esercitazioni, che prevedano interattività e risoluzione di casi reali e concreti. Viene accettata la formazione online per la sicurezza sul lavoro.
  • Articolazione del percorso formativo - si articola in due moduli descritti nel comma 1 dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 lettere a) e b).
  • Formazione di preposto e dirigente - i preposti devono ricevere una formazione di base uguale a quella dei lavratori, a cui vanno aggiunte competenze relative ai ruoli specifici che devono ricoprire. In particolare occorre fare riferimento al comma 7 dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 e ai compiti elencati nell’art. 19 del TU e il modulo deve avere una durata minima di 8 ore. Per il dirigente la formazione fa riferimento ai compiti elencati nell’art. 18 D.Lgs. 81/08 e ha una durata minima di 12 ore.
  • Aggiornamento - per i lavoratori è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio. Gli argomenti dovranno consistere in significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti. Per i preposti e i dirigenti è previsto un aggiornamento quinquennale della durata minima di 6 ore.
  • Attestati - i lavoratori hanno diritto all’attestato se frequentano il 90% delle lezioni, mentre per preposti e dirigenti, oltre alla frequenza del 90% delle lezioni, è obbligatorio il superamento di un test finale che provi l’effettiva conoscenza degli argomenti utili allo svolgimento del loro ruolo.

Per approfondimento l'Allegato A è visionabile a questo link.