RLST: nomina, compiti e differenze con l’RLS

immagine di un rls che svolge il suo ruoloNelle aziende con meno di 15 dipendenti in cui non avviene la nomina dell’RLS le sue funzioni verranno esercitate dal RLST, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, secondo quanto disposto dall’art. 48 D.Lgs. 81/08 Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro. In questi casi la nomina avviene o dall’organismo paritetico o dal Fondo di sostegno dell’INAIL, al quale il datore di lavoro dovrà versare un importo pari a due ore lavorative annue per ogni dipendente.

L’RLST si differenzia dal RLS per due aspetti: la nomina e la formazione. Come già accennato la nomina avviene da parte dell’organismo paritetico, se presente, oppure da parte dello stesso Fondo di sostegno, che saranno tenuti a comunicare ai lavoratori delle aziende del territorio il nominativo del RLST di riferimento. La formazione invece differisce da quella del RLS per la sua ampiezza, infatti l’RLST, dovendosi occupare di più aziende, che magari operano in settori diversi, dovrà conoscere tutti gli aspetti che le riguardano. Dovrà quindi essere preparato riguardo ai rischi connessi ad ogni tipologia di attività che dovrà supervisionare, progettando anche delle metodologie di prevenzione e informazione dei lavoratori.

I compiti dell’RLS e dell’RLST sono equivalenti, riguardano perciò l’analisi e la valutazione dei rischi, la verifica delle misure di prevenzione, l’informazione dei lavoratori, la supervisione degli obblighi del datore di lavoro, dei lavoratori e del medico competente.