Accordo per la sicurezza sul lavoro negli studi professionali

immagine relativa alle news e agli approfondimenti rlsIl 31 gennaio Confprofessioni e sindacati hanno firmato un accordo riguardante la sicurezza sul lavoro negli studi professionali. In particolare sono stati toccati quattro ambiti: RLS, responsabilità amministrativa, organismi paritetici e formazione e informazione

RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

In ogni studio professionale deve essere presente un RLS eletto dai dipendenti. Nel caso in cui non ce ne fosse uno i lavoratori possono rivolgersi al RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). L’RLS dovrà ricevere un’adeguata formazione di 32 ore, di cui 12 dovranno essere dedicata ai rischi specifici della sua attività lavorativa. Dovrà poi seguire un corso di aggiornamento RLS di 4 ore se lo studio è composto da massimo 50 dipendenti, nel caso fossero di più le ore del corso saranno 8.

Responsabilità amministrativa

Tutte le parti si impegna ad applicare modelli organizzativi esimenti dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, seguendo le indicazioni degli articoli 11 e 30 del D.Lgs. 81/08.

Organismi paritetici

L’accordo affida agli organismi paritetici i compiti di coordinamento, collaborazione ed erogazione dei corsi di formazione obbligatori per legge in materia di sicurezza sul lavoro.

Formazione e informazione

I lavoratori dovranno ricevere un’adeguata formazione e informazione sui temi della sicurezza sul lavoro. Il corso generale e valido per tutti le attività è di 4 ore, a cui se ne aggiungono quattro, otto o dodici a seconda del grado di rischio dell’azienda. Per ciò che riguarda l’informazione e la valutazione del rischio stress lavoro correlato occorre fare riferimento all’E.Bi.Pro. – Ente bilaterale Paritetico per gli studi Professionali .

Il testo completo dell’accordo è disponibile a questo link in formato pdf.